Statuto e Codice Etico

1. PREMESSE

La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica (da ora in avanti S.I.T.O.P.), è un’associazione che ha lo scopo di promuovere in Italia lo studio e le conoscenze sulle affezioni di tipo ortopedico o traumatologico che colpiscono i soggetti in età evolutiva e di curare e di indirizzare la formazione dei cultori della materia, di tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli associati in qualunque sede, nazionale ed internazionale. La S.I.T.O.P. intende adottare il presente Codice, con la volontà di diffondere e far rispettare a tutti i propri associati, dipendenti e collaboratori, l’insieme dei valori e delle regole di condotta cui la S.I.T.O.P. intende far costante riferimento nell’espletamento delle sue attività istituzionali, a presidio della sua reputazione ed immagine nell’ambito del mondo medico-scientifico. Il Codice Etico costituisce, pertanto, un insieme di principi la cui osservanza da parte di tutti coloro cui è indirizzato è ritenuto di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi, delle finalità e per l’immagine della S.I.T.O.P.. La violazione dei principi etici generali espressi nel presente Codice è sempre contro la volontà della Società Scientifica, anche quando chi la pone in essere presuma di farlo nell’interesse o a vantaggio della medesima Società. Pertanto, l’adesione alla S.I.T.O.P., che avviene su base volontaria, comporta la conseguente accettazione delle regole del presente Codice che viene confermata da una dichiarazione scritta di accettazione. La costituzione del vincolo associativo comporta l’accettazione di eventuali provvedimenti adottati nei propri confronti dalla S.I.T.O.P.. Le modifiche e/o le integrazioni apportate al Codice, opereranno di diritto senza alcuna necessità di specifica ed espressa accettazione da parte dei destinatari, i quali con l’adesione scritta iniziale, s’impegnano anche in tal senso, salvo ovviamente la possibilità di dimissioni dalla S.I.T.O.P. che ne comportano il recesso.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
La principale finalità del Codice Etico è quella di orientare ed indirizzare al rispetto dei principi etici l’attività della Società Scientifica, per cui esso è vincolante senza eccezione alcuna, per tutti i Soci, gli Amministratori, i suoi dipendenti, nonché per tutti coloro che, pur non essendo dipendenti dell’Associazione, operano direttamente o indirettamente con essa o per essa. Il Codice definisce le regole di comportamento che devono essere rispettate e le norme da seguire nei rapporti tra la S.I.T.O.P. ed i suoi Soci, nei rapporti tra i Soci, nelle relazioni con i fornitori e/o altri collaboratori, con gli Enti e/o le Istituzioni pubbliche, con gli organi di informazione. Nel definire i doveri dei Soci, il presente Codice non vuole sostituirsi alle leggi e normative nazionali e non, ma piuttosto integrarli con disposizioni applicabili ai membri di una comunità scientifica. I Soci, gli Amministratori, i suoi dipendenti, nonché tutti coloro che, pur non essendo dipendenti dell’Associazione, operano direttamente o indirettamente con essa o per essa, nel dovuto rispetto della legge e delle norme vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti nel presente Codice. La violazione delle norme del presente Codice, considerata di particolare gravità, lede anche il rapporto di fiducia instaurato con la S.I.T.O.P. e può portare a sanzioni disciplinari, fino all’espulsione dalla Società.

2.2. PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ
I Soci della S.I.T.O.P., nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, si impegnano all’osservanza, in particolare, di quanto stabilito nel Codice di Deontologia Medica, dei principi espressi nel presente Codice Etico, dello Statuto e del Regolamento della Società Scientifica. In nessun caso la convinzione di perseguire un interesse a vantaggio della S.I.T.O.P. costituisce un’esimente per comportamenti posti in essere in violazione delle leggi, dei principi deontologici o in contrasto con i principi del presente Codice, ai quali deve riconoscersi valore primario.

2.3. IMPARZIALITÀ
La S.I.T.O.P. condanna e sanziona ogni discriminazione basata sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età, sullo stato di salute, sulle condizioni economiche dei suoi interlocutori e ripudia ogni forma di emarginazione professionale e sociale. I Soci, indipendentemente dalla circostanza che ricoprano o meno una carica negli organi istituzionali, i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società Scientifica, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o professionali, devono attenersi al principio di imparzialità.

2.4. CORRETTEZZA E CONFLITTO DI INTERESSI
I comportamenti posti in essere dai Soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte negli organi della S.I.T.O.P., sono ispirati alla legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne. I Soci devono evitare ogni conflitto tra il loro interesse personale, sociale, finanziario o politico e il perseguimento dell’esclusivo interesse della S.I.T.O.P., agendo sempre in favore della Società Scientifica secondo modalità che non possano arrecare alcun pregiudizio alla reputazione ed all’immagine della stessa. La Società, pur riconoscendo e rispettando il diritto di ciascuno dei propri Soci a partecipare ad attività convegnistica esterne alla Società, in ogni caso, richiede ai medesimi Soci, indipendentemente dalle cariche ricoperte negli Organi Societari, di:

  • rendere esplicite quelle situazioni in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti ed astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o di qualsiasi attività che possa generare un conflitto di interessi;
  • non utilizzare informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla S.I.T.O.P., per acquisire vantaggi e/o profitti, in modo diretto o indiretto, ed evitarne ogni uso improprio e non autorizzato.

Dal momento che non è possibile indicare ogni tipo di conflitto di interessi che potrebbe sorgere, la S.I.T.O.P. richiede ad ogni Socio, ogniqualvolta si manifestino circostanze di interessi personali o altri fatti che potrebbero far sorgere una situazione di conflitto di interessi, di rivolgersi al Consiglio Direttivo, che valuterà, tempestivamente, il comportamento da tenere.

2.5. RISERVATEZZA
La S.I.T.O.P. si impegna a trattare, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di riservatezza, i dati personali e le informazioni riservate raccolte e gestite nell’ambito della propria attività. La S.I.T.O.P. si impegna a tutelare, in conformità alle disposizioni di legge, il carattere riservato delle informazioni di cui entra in possesso nel corso di tutte quelle attività necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali. I Soci, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della Società Scientifica sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dai pazienti e/o da terzi in genere o di cui comunque dispongano in ragione della loro attività e/o funzione.

2.6. RECIPROCITÀ
Nei rapporti e nelle relazioni esterne, la S.I.T.O.P. richiede a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società Scientifica di agire con un’analoga condotta in linea con i principi esposti nel presente Codice Etico.

3. NORME DI COMPORTAMENTO DELLA S.I.T.O.P. E DEI SOCI S.I.T.O.P. NEI RAPPORTI ESTERNI

3.1. I RAPPORTI TRA SOCI S.I.T.O.P. E PAZIENTI
La S.I.T.O.P. pone al centro delle proprie attività istituzionali la tutela della salute quale diritto fondamentale della persona, così come definito dall’art. 32 della Costituzione Italiana. Ne deriva che il Socio della S.I.T.O.P. deve improntare i rapporti con i pazienti nel rispetto della loro dignità e delle libertà fondamentali. In particolare:

  • il paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute, al fine di consentirgli di assumere decisioni consapevoli riguardo alla diagnosi, la terapia e le cure a cui dovrà essere sottoposto;
  • il Socio S.I.T.O.P. si impegna ad assicurare la centralità del paziente attraverso un’appropriata continuità di assistenza, effettuando gli esami clinici e formulando la diagnosi e le indicazioni terapeutiche secondo le più aggiornate conoscenze;
  • il Socio S.I.T.O.P. si impegna affinché gli interessi del paziente prevalgano su tutti gli altri interessi, inclusi quelli personali e finanziari, impedendo che il profitto possa influenzare il proprio agire professionale e la propria autonomia per conseguire un beneficio, reale o potenziale, per sé stessi o per i propri famigliari, per aziende farmaceutiche o che forniscono strumenti e/o supporti protesici, approvvigionamenti e servizi;
  • il Socio S.I.T.O.P. si impegna alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e delle informazioni, obbligandosi a non comunicare o diffondere i medesimi, in assenza del consenso dell’interessato, e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti. In nessun caso, dovranno essere utilizzati dati ed informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività professionale.

3.2. I RAPPORTI CON LE ALTRE SOCIETÀ SCIENTIFICHE
La S.I.T.O.P. collabora con le altre Società Scientifiche e le Associazioni Mediche al fine di divulgare la conoscenza scientifica e di migliorare la conoscenza professionale. La S.I.T.O.P. si impegna ad instaurare rapporti organici, innanzitutto, con Società Scientifiche ed Associazioni Mediche che si siano date un Codice Etico ispirato ad analoghi principi del presente Codice. La S.I.T.O.P e/o ciascun socio della medesima può intrattenere rapporti con Associazioni di pazienti. Detti rapporti devono essere gestiti in modo trasparente e senza fini promozionali e comunque nel pieno rispetto delle prescrizioni specificamente dettate nel presente Codice.

3.3. I RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE E I CD. SOCIAL MEDIA
La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza dei programmi e progetti della Società Scientifica. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto del paziente, della legge, del Codice Etico, e con l’obiettivo di tutelare l’immagine della Società. I rapporti ufficiali della S.I.T.O.P. con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. Qualsiasi richiesta di notizie pervenuta dai mezzi di informazione e a qualsiasi titolo ricevuta dai soci deve essere comunicata agli organi societari, che avranno cura, ove necessario, di divulgare le notizie non riservate. La S.I.T.O.P., di fronte alla divulgazione di notizie incomplete e/o non veritiere che ne potrebbero ledere l’immagine o non garantire una corretta informazione su fatti o circostanze che la riguardano, assume tutte le iniziative necessarie ai fini della propria tutela. Il Socio che intende farsi pubblicità su un proprio sito web e/o altri siti web, non esclusivamente di carattere medico-scientifico, associando al proprio nome quello della S.I.T.O.P. è obbligato a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, indicandone indirizzo e contenuti, affinché i medesimi organi possano svolgere i dovuti controlli per verificare il contenuto dei messaggi diffusi in rete. Il sito internet della Società Scientifica e le conseguenti attività di offerta dei servizi on line devono essere gestiti secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza. Particolare cura deve essere prestata all’inserzione di messaggi pubblicitari relativi a prodotti e servizi offerti da soggetti terzi. La S.I.T.O.P., pur consapevole del fatto che l’utilizzo dei social media è diventato di uso comune, tende a minimizzare, allo stesso tempo, i rischi potenziali derivanti da un utilizzo improprio degli stessi. I social media includono a titolo esemplificativo i blog, i social network quali Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube e simili. La S.I.T.O.P. assumerà qualunque iniziativa nei confronti dei soci che si renderanno responsabili di qualsiasi danno reputazionale nei confronti della Società e/o di altri soci, derivante da un utilizzo improprio dei social media. Nell’utilizzo dei social media è pertanto necessario:

  • esercitare integrità personale, professionalità e responsabilità;
  • usare buon senso e discrezione anche quando si discute di problemi scientifici per i quali si pensa di esprimere il proprio punto di vista. È fatto assoluto divieto veicolare messaggi che possano direttamente o indirettamente denigrare la Società e/o altri soci;
  • nel caso in cui un socio dovesse essere chiamato ad intrattenere attività on line e si trovasse di fronte a commenti sulla Società e/o altri soci che potrebbero avere carattere denigratorio dei medesimi, è necessario segnalarli al Consiglio Direttivo e/o al Comitato Etico.

3.4. LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Il principio dell’integrità deve governare la presentazione dei risultati di una ricerca scientifica, i cui contenuti devono essere sempre documentati o documentabili. Le comunicazioni ai media dei risultati di una ricerca devono essere estremamente accurate, evitando di esprimere informazioni inesatte, illusorie o fuorvianti. Le informazioni su nuovi trattamenti e/o nuove realizzazioni non devono creare aspettative ingiustificate di risultati, e tutte le volte che le stesse comportano rischi significativi, devono essere indicati i benefici della procedura, così come la disponibilità di trattamenti alternativi ed i loro rischi e benefici. Il Socio deve evitare di diffondere notizie relative a nuove ricerche scientifiche e/o innovazioni che non siano state ancora validate dal punto di vista scientifico. Quando un Socio della S.I.T.O.P., nel corso di un evento scientifico, illustra una comunicazione sponsorizzata, tale circostanza deve essere resa esplicita al pubblico.

4. NORME DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI INTERNI

4.1. I RAPPORTI TRA I SOCI E LA S.I.T.O.P.
Il presente Codice è stato predisposto con l’obiettivo di definire con chiarezza i valori e i principi ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti dalla S.I.T.O.P., che i Soci, con la richiesta di affiliazione, si impegnano ad osservare e rispettare. I soci della S.I.T.O.P. sono tenuti ad assumere dei comportamenti che non possano arrecare danno alla reputazione della Società e al buon nome della medesima. I Soci sono tenuti a comportamenti, nei rapporti con la Società Scientifica, che possano facilitare i processi di comunicazione sia interna sia esterna. I Soci devono astenersi dal svolgere attività che possano configurare conflitti con le finalità istituzionali della Società Scientifica o che potrebbero influenzare decisioni da assumere per il perseguimento delle medesime finalità. I Soci non devono in nessun caso anteporre i propri interessi personali a quelli della Società Scientifica, in particolare quando ciò potrebbe determinare delle situazioni che possono generare dei conflitti di interesse. La S.I.T.O.P., pur ritenendo proficua e promuovendo la collaborazione con altre Società Scientifiche, non ritiene conforme ai principi etici contemplati nel presente Codice, da parte dei Soci S.I.T.O.P. la fondazione di società e/o la partecipazione a società, che perseguano fini scientifico-didattici in contrasto e/o in concorrenza con le attività e gli obiettivi istituzionali della S.I.T.O.P.. I Soci sono tenuti a rispettare e far osservare ogni atto e/o ogni documento e/o ogni accordo dal quale derivano impegni assunti direttamente dagli organi istituzionali della S.I.T.O.P. con terzi per il perseguimento dei fini istituzionali. I Soci devono astenersi dall’utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, opportunità destinate alla S.I.T.O.P.. I Soci hanno l’obbligo di comunicare agli organismi istituzionali della S.I.T.O.P., eventuali criticità rispetto al comportamento etico, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra Soci e alla salvaguardia delle specifiche competenze. Il confronto tra opinioni e persone non può in nessun caso legittimare comportamenti sleali nei confronti dell’Associazione, che devono essere sanzionati in accordo con le norme del Codice di Deontologia Medica.

4.2. I RAPPORTI TRA I SOCI S.I.T.O.P.
I principi di solidarietà, correttezza, responsabilità, integrità morale, mutua considerazione e rispetto reciproco sono da considerare le linee guida fondamentali che ogni Socio deve seguire nei rapporti con gli altri Soci. I rapporti tra i Soci S.I.T.O.P. devono essere improntati al rispetto dell’attività professionale di ciascuno. I Soci della S.I.T.O.P. devono esprimere le loro critiche con modi e toni che rientrino nell’alveo della civile dialettica, evitando di generare tensioni, di alimentare calunnie, di usare espressioni offensive e ingiuriose nei confronti degli altri Soci. In tutti i casi, la S.I.T.O.P. esige dai propri soci che i medesimi non tengano comportamenti di scorretta ed insensata concorrenzialità e di denigrazione personale. Tra i medici ortopedici/traumatologi operanti in strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione al paziente, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e della riservatezza, un rapporto di consultazione, collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico terapeutica. È auspicabile che la risoluzione di problemi e contrasti tra i Soci, tra questi e gli organi societari, i dipendenti e i collaboratori, sia ricercata nell’ambito della Società, al fine di una composizione amichevole della controversia.

4.3. NORME DI COMPORTAMENTO PER I SOCI CHE ASSUMONO INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI
I componenti degli Organi Sociali nella piena consapevolezza della loro responsabilità, oltre che al rispetto della legge, della normativa vigente e dello Statuto, sono tenuti all’osservanza delle previsioni del presente Codice, informando la propria attività istituzionale ai valori dell’onestà, integrità, lealtà, correttezza e rispetto delle persone e delle regole. Impegno dell’intero Consiglio Direttivo è la conduzione responsabile della Società Scientifica nel perseguimento dell’obiettivo di promuovere l’immagine e il prestigio della S.I.T.O.P.. Il comportamento di coloro che ricoprono cariche sociali all’interno dell’Associazione, deve essere ispirato ad autonomia ed indipendenza con le Istituzioni Pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche ed imprenditoriali, le forze politiche. È loro preciso dovere garantire una partecipazione assidua ed informata alle riunioni ed alle attività degli Organi Sociali. Nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali devono valutare le situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di incarichi o posizioni all’esterno ed all’interno della Società Scientifica, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell’ambito della propria attività.

5. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

5.1. LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO
La S.I.T.O.P., attraverso un’attività periodica di formazione ed informazione, si impegna a garantire una puntuale diffusione del Codice Etico che verrà messo a disposizione di ciascun Socio e di tutti coloro che entrano in rapporto con l’Associazione. La S.I.T.O.P., mediante il Comitato Etico, assicura l’approfondimento e l’aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo costantemente ai cambiamenti che dovessero intervenire all’interno dell’Associazione provvedendo, inoltre, a rendere note tempestivamente le modifiche apportate. La S.I.T.O.P. garantisce l’emanazione di linee guida e l’attuazione di modelli organizzativi e procedure volte ad assicurare che i valori contenuti nel presente Codice siano rispettati nel comportamento concreto di tutti i Soci. La S.I.T.O.P. persegue la vigilanza sull’osservanza del Codice Etico, con strumenti e procedure idonee a prevenire e ridurre il rischio di violazione ed a svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice o ad esso collegate. In caso di accertata violazione, la S.I.T.O.P. si impegna a valutare i fatti e la conseguente attuazione di adeguate misure sanzionatorie, fino all’espulsione.

5.2. SEGNALAZIONI DI EVENTUALI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO
Qualora un soggetto tenuto al rispetto del Codice Etico venga a conoscenza di un fatto o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una sua violazione, è tenuto ad effettuarne tempestiva segnalazione al Comitato Etico e/o al Consiglio Direttivo. La S.I.T.O.P. si impegna ad attivare gli opportuni canali di comunicazione dedicati, al fine di agevolare il processo di segnalazione. La S.I.T.O.P. si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando la adeguata riservatezza di tali soggetti. Non sono recepite segnalazioni inviate in forma anonima.

5.3. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI
L’osservanza delle norme del Codice Etico obbliga, senza eccezione alcuna, tutti i Soci, indipendentemente da cariche negli Organi dell’Associazione, i dipendenti, indipendentemente dallo status o posizione, i collaboratori, nonché quanti intrattengono rapporti con l’Associazione. Pertanto, la violazione delle norme del Codice Etico comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione e/o, per quanto concerne i collaboratori e consulenti, dalle clausole inserite nei rapporti contrattuali. Il Consiglio Direttivo, in caso di violazione dei principi contenuti nel presente Codice, dopo aver sentito il Comitato Etico, qualora la stessa non appaia manifestamente priva di fondamento, ne dispone il deferimento al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri provvede ad istruire i casi connessi alle presunte violazioni di una o più norme del presente Codice nonché delle norme presenti nello Statuto Associativo e Regolamento Interno. In relazione alla comunicazione dà corso ad un’istruttoria, per lo svolgimento della quale può avvalersi di consulenti scelti a seconda dell’esigenza del caso. Il Collegio dei Probiviri, nel corso delle sue riunioni, è assistito dal Segretario Generale della S.I.T.O.P.. Il Collegio dei Probiviri al momento dell’apertura dell’istruttoria ne dà informazione, per il tramite della Segreteria, al Socio interessato, invitandolo a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull’argomento, eventualmente, una specifica audizione. Tale audizione è riservata esclusivamente al Socio. Qualora il Collegio dei Probiviri si orienti verso l’adozione di specifica proposta di sanzione, è tenuto a convocare il Socio interessato. Unitamente alla richiesta di chiarimenti il Socio viene comunque invitato a fornire tutta la documentazione utile in suo possesso che si ritenga possa contribuire in maniera significativa alla formazione del giudizio del Collegio dei Probiviri. Delle riunioni del Collegio viene redatto un apposito verbale. Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto della maggioranza dei membri in carica. L’istruttoria può comportare l’archiviazione del caso o l’adozione di specifica proposta di sanzione. Qualora il Collegio dei Probiviri, terminata la procedura istruttoria, abbia verificato specifica violazione di una o più norme del presente Codice, procede all’adozione di specifica proposta di sanzione e la comunica al Socio interessato. Il Collegio dei Probiviri può sanzionare secondo le seguenti modalità: 1) un’ammonizione scritta protocollata; 2) una sospensione temporanea dall’associazione; 3) l’espulsione permanente dall’associazione con la comunicazione all’eventuale istituzione pubblica competente.

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SOCIETÀ ITALIANA DI ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA

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